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Secondo
quanto recita la legge italiana in materia, Regio Decreto 29 giugno
1939, n.1127, il brevetto d'invenzione industriale conferisce i seguenti
diritti di brevetto:
art.1
- I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella
facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel
territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da
questo decreto. Tale
facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui
l'invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto
stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il
suo consenso nel territorio dello Stato.
La
facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende,
quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) gli atti compiuti in ambito
privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, b) alla
preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su
ricetta medica, e ai medicinali così preparati.
Oggetto
del Brevetto
Art.12
- Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che
implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere una applicazione
Industriale.
Non
sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma in
particolare:
a)
le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b)
i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o
per attività commerciali e i programmi di elaboratori;
c)
le presentazioni di informazioni.
Le
disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilità di ciò
che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto
o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e
programmi considerati in quanti tali.
Non
sono considerati come invenzioni ai sensi del primo comma, i metodi per
il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i
metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale e i metodi di
diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si
applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di
sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.
Art.
14 - Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato
della tecnica.
Lo
stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso
accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero
prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una
descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro
mezzo.E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il
contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto
europeo o internazionali designanti l'Italia, così come sono state
depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella
menzionata nel comma precedente e che siano state pubblicate o rese
accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. Le
disposizioni dei precedenti commi non escludono la brevettabilità di
una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato
della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.
Durata
In
Italia il brevetto d'invenzione dura venti anni (se vengono
pagate regolarmente le tasse di annualità). All'atto del deposito si
anticipano tre annualità, le successive si pagheranno entro il mese
corrispondente alla data di deposito. In Italia non c'è l'esame di
novità.
Estensioni
all'estero
Le
estensioni all'estero devono avvenire preferibilmente entro dodici
mesi dalla data di deposito.
Si
può depositare all'estero in modo singolo con tutti gli Stati che
abbiano rapporti di reciprocità con lo Stato italiano. Esistono degli
accordi internazionali per facilitare il deposito contemporaneo in più
Stati, il Brevetto Europeo (attualmente 25 Paesi), il Brevetto
PCT (Patent Cooperation Treaty- attualmente 128 Paesi).
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