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Il
Marchio d'Impresa è regolamentato dalla legge italiana, Regio Decreto
21 giugno 1942 n.929 e dalle recenti modifiche del D. Legislativo 4
dicembre 1992, n. 480, che recita in particolare:
Art.
1 - 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato
consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare
ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare: a)
un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi
identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e
dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi
un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in
un rischio di associazione fra i due segni; b) un segno identico o
simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il
marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno
senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio
agli stessi.
2.
- Nei casi menzionati alle lettere a) e b) del comma 1 il titolare del
marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui
prodotti o sulle loro confezioni: di offrire i prodotti, di immetterli
in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i
servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti
contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella
corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
Art.
1 bis - 1. I diritti sul marchio d'impresa registrato non
permettono al titolare di esso di vietare ai terzi l'uso nell'attività
economica: a) del loro nome e indirizzo; b) di indicazioni relative alla
specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore,
alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o
di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o
del servizio; c) del marchio d'impresa se esso è necessario per
indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come
accessori o pezzi di ricambio; purché l'uso sia conforme ai principi
della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma
solo in funzione descrittiva.
2.
I diritti sul marchi d'impresa registrato non permettono inoltre al
titolare di esso di vietare l'uso del marchio per prodotti immessi in
commercio nella Comunità Economica Europea con detto marchio dal
titolare stesso o con il suo consenso. Questa limitazione dei poteri del
titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi
perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione
dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o
alterato dopo la loro immissione in commercio.
Durata
I
marchi d'impresa in Italia e in molti altri Stati durano 10 anni e
sono rinnovabili per altri dieci anni alla scadenza (vedasi ad esempio
il marchio Coca Cola). All'atto del deposito si anticipano le tasse di
validità per l'intera durata.
Estensioni
all'estero
I
marchi si possono depositare all'estero singolarmente in ciascun Stato
che abbia accordi di reciprocità con l'Italia. La priorità della data
di deposito è rivendicabile entro sei mesi dalla data di deposito
italiana, oppure è possibile il deposito successivo senza tale
rivendicazione.
Sono
noti diversi Accordi Internazionali in materia di marchi d'impresa i
principali sono: il Marchio Internazionale OMPI-WIPO di Ginevra
(comprendono 77 Paesi - Europei ed extra Europei); il Marchio
Comunitario (comprendono 25 Paesi europei dal 1° maggio 2004),
statistiche.
Classi
di prodotti e servizi
I
marchi d'impresa sono suddivisi secondo una
classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi composta in 45 classi, di
cui 34 riguardano i prodotti e 11 i servizi.
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